Italicum: Come funzionerà in Trentino-Alto Adige

di Aldo Paparo

La notizia politica della settimana nel nostro paese risiede certamente nell’approvazione dell’Italicum. Lunedì il testo della nuova legge elettorale per la Camera è stato definitivamente approvato dall’aula di Montecitorio dopo essere stato licenziato – non senza affanni – dalla Commissione Affari Costituzionali nella medesima redazione approvata dal Senato a fine gennaio.

Il governo ha posto la questione di fiducia sui quattro voti decisivi, vendendosela sempre accordare da maggioranze assolute dei componenti l’assemblea, seppur via via decrescenti (comprese fra i 352 sì del primo voto e i 334 dell’ultimo). L’esecutivo ha deciso di evitare in questo modo l’approvazione di emendamenti che, riportando il testo in Senato, avrebbero con ogni probabilità decretato il definitivo arrestarsi del percorso della riforma.

Naturalmente, nel momento decisivo per l’approvazione di una legge tanto importante come quella elettorale, si sono levate innumerevoli critiche al testo della nuova legge. Le poste politiche in gioco erano estremamente elevate per tutti gli attori coinvolti, così come la pressione per ottenere il risultato desiderato. Alcune di queste critiche hanno un contenuto puramente politico, e non è questa la sede per affrontarle. Qui, invece, desideriamo confrontarci con alcune perplessità sollevate circa il possibile funzionamento della nuova legge elettorale. Critiche che potremmo definire di carattere tecnico. In particolare, ci concentreremo sulle speciali previsioni della nuova legge in riferimento all’elezione dei deputati in Trentino-Alto Adige.

Prima di procedere, si impone una doverosa premessa. Appare infatti opportuno chiarire, magari al lettore non particolarmente esperto di normative elettorali, per quale motivo si prevedono disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige. La ragione risiede evidentemente nella particolare conformazione etnico-linguistica della regione, e nella necessità di garantire, in particolare in Alto Adige, la giusta rappresentanza alla minoranza nazionale di lingua tedesca, e contemporaneamente anche alla minoranza locale di lingua italiana, nel quadro di una legge elettorale con premio nazionale di maggioranza[1].

Veniamo adesso all’analisi in dettaglio delle disposizioni dell’Italicum per il Trentino-Alto Adige. Riassumendone i tratti principali possiamo dire che si tratti di un sistema elettorale misto, con voto fuso e scorporo parziale – per favorire gli sconfitti del maggioritario. Procediamo con ordine. Innanzitutto, vengono riesumati i collegi uninominali della legge Mattarella, in vigore fra il 1994 e il 2001. Sono otto in tutto, quattro per ciascuna delle due province autonome della regione. Nella provincia di Trento abbiamo i collegi di Lavis, Pergine Valsugana, Rovereto e, appunto, Trento; in quella di Bolzano vi sono i collegi del capoluogo, Bressanone, Appiano sulla strada del vino e Merano. Nei collegi si svolgeranno competizioni uninominali fra candidati, i quali debbono essere collegati ad una o più liste proporzionali regionali. In ciascun collegio il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti risulterà eletto. Questo a prescindere da quali liste lo sostengano, compreso quindi anche il fatto che esse accedano o meno alla ripartizione nazionale dei seggi.

L’elettore avrà a disposizione un solo voto, da esprimersi su una scheda recante i nomi dei candidati con accanto i simboli delle liste che li sostengono. Tale voto è utile sia per la competizione fra candidati nel collegio, sia in quella proporzionale fra liste. La letteratura definisce questa modalità di voto come voto fuso (Cox 1997; Chiaramonte 1998, 239; Chiaramonte 2005, 51). Il voto può essere esercitato in favore di una lista, nel qual caso varrà sia per la lista al proporzionale sia nell’uninominale per il candidato sostenuto dalla lista. L’elettore può altresì votare per un candidato. In questo caso il voto sarà valido per l’uninominale, mentre conterà al proporzionale solo se il candidato è sostenuto da una sola lista. Il sistema descritto qui per il Trentino-Alto Adige si pone come un classico caso di sistema elettorale misto del tipo maggioritario a compensazione proporzionale, caratterizzato appunto dalla presenza di un voto unico che vale contemporaneamente in due arene più o meno distinte (Chiaramonte 2005, 89). Si tratta di un tipo piuttosto comune su piano comparato (Chiaramonte 2005, 77), ma non altrettanto nel nostro paese nonostante la pur variegata serie di normative elettorali miste sperimentate negli ultimi due decenni a vari livelli di governo. La normativa prevista per il Senato dalla legge Mattarella è l’unico antecedente dello stesso tipo nel nostro paese.

La nuova legge dispone anche come dovranno essere assegnati gli ulteriori seggi che spettano al Trentino-Alto Adige in base alla sua popolazione, anche se non ne specifica il numero. Sul punto rimanda, come per tutte le altre regioni, ad un decreto presidenziale da emanarsi contestualmente alla convocazione dei comizi elettorali. Sulla base del censimento 2011, e quindi per lo meno in occasione delle prime elezioni da svolgersi con l’Italicum, i seggi totali spettanti alla regione sono undici[2]. Ve ne sono quindi tre oltre agli otto assegnati ai candidati vincitori nei collegi uninominali. L’assegnazione di questi tre seggi si svolge in ragione proporzionale: vediamo come.

Scatta qui il primo collegamento fra arene di competizione distinte ma non del tutto separate previsto dalla nuova legge elettorale in riferimento al Trentino. Si tratta, in questo caso, del collegamento fra le due arene regionali, quella proporzionale e quella maggioritaria. In particolare di come il risultato del maggioritario influenzi l’esito al proporzionale. Abbiamo già detto che i candidati del maggioritario sono collegati con una o più liste dell’arena proporzionale. Se però l’arena maggioritaria è assoluta, nel senso che l’esito elettorale nei collegi è l’unica determinante per l’assegnazione dei relativi seggi, lo stesso non può dirsi per l’arena proporzionale. Il meccanismo per l’assegnazione dei seggi proporzionali è infatti estremamente simile a quello in vigore ai tempi della legge Mattarella, seppur mettendo insieme elementi di dettaglio allora previsti esclusivamente per la Camera o per il Senato (D’Alimonte e Chiaramonte 1993). Come allora in vigore per l’elezione dei deputati, vi è la previsione dello scorporo parziale[3]. Tale meccanismo prevede che il numero di voti con cui ciascuna lista partecipa alla distribuzione dei seggi proporzionali sia pari al totale dei voti ottenuti meno il numero di voti conseguiti, nei collegi vinti da candidati da essa sostenuti, dal secondo candidato più votato (aumentato di una unità)[4]. In questo senso possiamo parlare di meccanismo correttivo del maggioritario sul proporzionale (Massicotte e Blais 1999, 353). Infine, sempre come ai tempi della Matterella, le liste proporzionali regionali in Trentino-Alto Adige saranno bloccate.

Per quanto non particolarmente immediato, né esattamente identico ad alcun precedente, il dispositivo descritto fin qui appare piuttosto familiare a chi ha dimestichezza con la storia della legislazione elettorale nel nostro paese. La necessità di armonizzare queste disposizioni speciali per il Trentino con la legge elettorale nazionale – una legge che prevede un vincitore nazionale, così come soglie, quote e premi nazionali – ha richiesto alcune ulteriori accortezze da parte del legislatore. Vediamo quali.

Abbiamo qui il secondo anello di congiunzione fra arene diverse: quello che unisce, appunto, la competizione per gli undici seggi in Trentino-Alto Adige con l’elezione nazionale. In questo caso la connessione opera in entrambe le direzioni. In primo luogo occorre sottolineare come i voti conseguiti dalle liste in Trentino-Alto Adige siano conteggiati nei totali nazionali, utili alla determinazione della lista vincente e ai fini del superamento delle soglie (del 3% per l’accesso alla ripartizione e del 40% per ottenere il premio di maggioranza al primo turno)[5]. Inoltre i seggi ottenuti in Trentino-Alto Adige dalla lista vincente a livello nazionale sono computati nel suo totale di seggi, utile per la verifica del conseguimento o l’eventuale attribuzione dei 340 seggi.

Nel senso inverso, il risultato nazionale influenza l’attribuzione dei seggi in Trentino-Alto Adige, in particolare nell’arena proporzionale. Innanzitutto partecipano alla ripartizione proporzionale regionale solo le liste ammesse sul piano nazionale, cioè quelle che hanno superato la soglia del 3% a livello nazionale[6]. Inoltre, se è scattato il premio – perché la lista vincente aveva ottenuto almeno il 40% dei voti ma non 340 seggi, oppure perché si è svolto il ballottaggio – l’assegnazione dei seggi proporzionali della regione avviene in misura di due terzi alla lista vincente nazionale, e il rimanente terzo da dividersi proporzionalmente fra le altre liste. Poiché, come abbiamo detto, questi seggi proporzionali sono in tutto tre, ciò significa due seggi alla lista vincente nazionale e uno alla lista ammessa con la più alta cifra elettorale utile.

Riferimenti bibliografici:

Chiaramonte, Alessandro. 1998. “I Sistemi Elettorali Misti. Una Classificazione.” Rivista Italiana Di Scienza Politica 28 (2): 229–70.

———. 2005. Tra Maggioritario E Proporzionale. L’universo Dei Sistemi Elettorali Misti. Bologna: Il Mulino.

Cox, Gary W. 1997. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press.

D’Alimonte, Roberto, e Alessandro Chiaramonte. 1993. “Il Nuovo Sistema Elettorale Italiano: Quali Opportunità?” Rivista Italiana Di Scienza Politica 23: 513–47.

Massicotte, Louis, e André Blais. 1999. “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey.” Electoral Studies 18 (3): 341–66.


[1] In effetti la legge elettorale prevede disposizioni speciali per la regione Trentino-Alto Adige a partire dal 2005, quando il Porcellum introdusse appunto il premio nazionale di maggioranza. La previsione di disposizione specifiche per alcune circoscrizioni elettorali non era già allora una novità nella nostra storia elettorale. Con riferimento alla Valle d’Aosta è così dal 1948, quando fu istituito il collegio uninominale a fronte di una legge nazionale proporzionale, previsione che ha attraversato immutata ogni successiva riforma fino ad oggi. Inoltre, la stessa sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato il Porcellum illegittimo per diversi aspetti non ha sollevato questioni su questo punto.

[2] Così sarebbe stato, d’altronde, in occasione delle elezioni politiche del 2013, se la circoscrizione regionale non avesse guadagnato il dodicesimo seggio per via del meccanismo dello slittamento possibile con il Porcellum.

[3] Come detto, l’elettore avrà un solo voto: nella legge Mattarella era così per il Senato, mentre alla Camera l’elettore disponeva di due voti su due schede. Sempre come previsto dalla Mattarella per il Senato è stabilito che si usi il metodo d’Hondt – invece dell’Hare in vigore alla Camera – per l’attribuzione di questi seggi.

[4] Ancora in analogia con la legge Mattarella, è previsto che qualora il candidato vincitore dell’uninominale sia sostenuto da più liste, lo scorporo avvenga pro quota. I voti da scorporare – sempre pari al numero dei voti uninominali del secondo candidato più votato –  vengono quindi ripartiti fra le liste che sostengono il candidato eletto in ragione della relativa forza elettorale nel collegio in questione. Infine è previsto, ancora una volta esattamente come con la legge Mattarella, che la quota di voti da scorporare non sia comunque inferiore al 25% dei voti validi nel collegio – sempre che il candidato vincente non ne abbia raccolti meno.

[5] I voti della regione Trentino-Alto Adige non sono invece conteggiati per la distribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.

[6] Naturalmente fatte salve le liste rappresentative di minoranze linguistiche, che ottengano almeno il 20% dei voti in una regione a statuto speciale che preveda una particolare tutela per tale minoranza. Con ogni probabilità saranno presenti liste con tali caratteristiche in Trentino-Alto Adige. Il punto è che le liste che accedono alla ripartizione proporzionale sono stabilite dall’Ufficio Centrale Nazionale sulla base di un criterio nazionalmente omogeneo. Su questo aspetto, quindi, non ci sono disposizioni speciali previste per il Trentino-Alto Adige, almeno rispetto alle altre regioni a statuto speciale.

Aldo Paparo è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. È stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli. Dopo il conseguimento del dottorato è stato W. Glenn Campbell and Rita Ricardo-Campbell National Fellow presso la Hoover Institution alla Stanford University, dove ha condotto una ricerca sulla identificazione di partito in chiave comparata. Ha conseguito con lode il dottorato di ricerca in Scienza della Politica presso la Scuola Normale Superiore (ex SUM) di Firenze, con una tesi sugli effetti del ciclo politico nazionale sui risultati delle elezioni locali in Europa occidentale. Ha conseguito con lode la laurea magistrale presso Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” della Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi sulle elezioni comunali nell’Italia meridionale. Le sue principali aree di interesse sono i sistemi elettorali, i sistemi politici e il comportamento elettorale, con particolare riferimento al livello locale. Ha co-curato numerosi volumi della serie dei Dossier CISE; e ha pubblicato articoli scientifici su South European Society and Politics, Italian Political Science, Quaderni dell’Osservatorio Elettorale, Contemporary Italian Politics e su Monkey Cage. È stato inoltre co-autore di un capitolo in Terremoto elettorale (Il Mulino 2014). È membro dell’APSA, della MPSA, della ESPA, della ECPR, della SISP e della SISE. Clicca qui per accedere al profilo su IRIS.