Errori e possibili rimedi nella legge elettorale italiana

Autori: Mirko Bezzi (Associazione Mathesis Bergamo), Raffaele Capuano* (Dirigente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), Gianfranco Gambarelli (Professore emerito, Università di Bergamo), Giuliana Angela Zibetti (Collaboratrice, Università di Bergamo)

*opinioni espresse a titolo personale

Sunto: Un recente modello consente di evitare molti errori commessi in passato dai sistemi elettorali italiani.

Parole chiave: Sistema elettorale, Ripartizioni bi-proporzionali, Calcolo seggi

I SISTEMI ELETTORALI ITALIANI

Il sistema elettorale italiano attualmente in vigore[1] è basato su un sistema “misto” secondo cui l’attribuzione dei seggi disponibili è effettuata applicando, per una percentuale di questi, un meccanismo “proporzionale” tra liste e, per la percentuale rimanente, un meccanismo “maggioritario”[2]. Tale sistema impone delle soglie di sbarramento per Camera e Senato e garantisce il rispetto del principio di proporzionalità prevedendo che una parte dei seggi sia attribuita con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, sia a livello nazionale per la Camera sia a livello regionale per il Senato. V’è poi un’importante questione. I seggi totali da assegnare a ogni circoscrizione (per la Camera) e a ogni collegio (per il Senato) sono prefissati in ragione delle relative popolazioni, mentre i seggi totali da assegnare a ogni partito (a livello nazionale o regionale, a seconda del caso) dipendono dai voti ottenuti.

GLI ERRORI

I metodi finora adottati in Italia si sono rivelati imperfetti, in quanto le distribuzioni conseguenti spesso non hanno rispettato i totali prefissati. Tale fenomeno, noto in dottrina come “slittamento”, si verifica quando il sistema elettorale – che stabilisce le modalità di ripartizione dei seggi – non riesce ad evitare che il numero definitivo dei seggi eletti nelle circoscrizioni possa essere superiore oppure inferiore a quello spettante in base alla popolazione residente[3]. Si sono verificate infrazioni nelle elezioni del 2001, 2006, 2008, 2013.

Nelle elezioni per la Camera del Deputati del 2018, in cui fu usato il sistema denominato Rosatellum (legge 3 novembre 2017, n. 165),  i totali furono rispettati ma a scapito della proporzionalità delle assegnazioni dei seggi all’interno delle circoscrizioni[4].

Nelle elezioni per il Senato della Repubblica del 2022, in diverse circoscrizioni, sono stati assegnati un numero di seggi diverso da quello previsto. Ad esempio, per il collegio Lombardia P02 sono stati attribuiti 9 seggi anziché 8 e scapito del collegio Lombardia P03 al quale sono stati assegnati 5 seggi anziché 6.

IL METODO SVIZZERO

Nel 2006 Friedrich Pukelsheim sviluppò un metodo (Pukelsheim, 2006) che garantisce una certa proporzionalità fra voti e seggi, rispettando sia i totali di collegio/circoscrizione che i totali di partito. Per costruire la matrice che rappresenta la distribuzione dei seggi l’algoritmo sviluppato utilizza una procedura iterativa in cui la funzione da minimizzare, o funzione d’errore, conta quanti seggi sono erroneamente attribuiti al passo t e attribuisce lo stesso peso a un errore nelle righe (relative alla circoscrizione) e nelle colonne (relative ai partiti o alle coalizioni) della matrice. L’algoritmo costruttivo risulta di difficile traduzione in termini giuridici, per cui le leggi elettorali dei Paesi in cui è stato adottato, ad es. alcuni cantoni Svizzeri, fanno riferimento direttamente al software.

LA NOVITÀ

Un’idea descritta in (Gambarelli e Zibetti, 2014) è stata sviluppata in (Bezzi et al., 2019). Dapprima viene compilata la matrice dei voti totali per partito e per circoscrizione.In seguito viene determinata la matrice dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione (totali righe) e il numero totale di seggi da assegnare ai partiti (totali colonna).Si attua in seguito una procedura ricorsiva, fino all’esaurimento dei seggi da assegnare, attribuendo un seggio nella posizione in cui è massima la differenza fra l’elemento della tabella di riferimento e il numero di seggi attualmente assegnati.

Si tratta di un modello che supera i due problemi suesposti, mantenendo le altre caratteristiche del metodo svizzero. In tal modo si possono evitare le passate infrazioni. Il vantaggio del metodo qui proposto rispetto a quello di Pukelsheim consiste nel fatto che quest’ultimo cerca, a ogni passo, una mediazione fra le distorsioni orizzontale e verticale, cioè tra le righe e le colonne della matrice dei seggi, mentre il nostro realizza una minimizzazione globale della distorsione stessa (a livello, cioè, sia orizzontale che verticale).

LA MODIFICA PROPOSTA PER LE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Facciamo seguire le variazioni legislative, basate sul metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti, che proponiamo per art. 83 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, come novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 165 del 2017.

  Sostituire il comma 26   Con
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei  collegi uninominali ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in  base  alla  cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all’articolo 92, primo comma. A tale  fine  divide  il  totale  delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle  singole liste di cui alla lettera e) del presente comma  per  il  numero  dei seggi  da  attribuire,  ottenendo  così  il   quoziente   elettorale nazionale.   Nell’effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi  la  cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera  del  quoziente  così  ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni  di  liste  o  singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la  maggiore  cifra elettorale  nazionale;  a  parità  di  quest’ultima  si  procede   a sorteggio; g) procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei seggi fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito  sul  piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le  liste  collegate  rappresentative   di   minoranze   linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi dell’articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle  liste  ammesse  al  riparto  per  il  numero  di  seggi   già individuato  ai  sensi  della  lettera   f)   del   presente   comma. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto  dell’eventuale  parte frazionaria  del  quoziente  così  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente così  ottenuto  rappresenta il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori resti e, in  caso  di  parità  di  resti,  alle  liste  che  abbiano conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a  parità  di quest’ultima si procede a sorteggio;     h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste  di  cui alla lettera e).  A  tale  fine  determina  il  numero  di  seggi  da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell’articolo 3,  comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto  per  il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,  ottenendo  così il quoziente elettorale circoscrizionale.   Nell’effettuare   tale divisione non tiene conto  dell’eventuale  parte  frazionaria  del quoziente  così   ottenuto.   Divide   poi   la   cifra   elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista  per il  quoziente  elettorale  circoscrizionale,   ottenendo   così   il quoziente  di  attribuzione.  La  parte  intera  del   quoziente   di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a  ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora  da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o singole liste per le quali queste  ultime  divisioni  hanno  dato  le maggiori parti decimali e, in caso di  parità,  alle  coalizioni  di liste  o  singole  liste  che  hanno  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale  nazionale;  a  parità  di  quest’ultima  si  procede   a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente  le coalizioni di  liste  o  singole  liste  alle  quali  è  stato  già attribuito il numero di seggi  ad  esse  assegnato  a  seguito  delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l’Ufficio  accerta se il numero  dei  seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai  sensi  della  lettera  f).  In  caso  negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e,  in caso di parità di seggi eccedenti da parte  di  più  coalizioni  di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi  con  le  altre  coalizioni  di liste o singole liste  in  ordine  decrescente  di  seggi  eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste  o  singola  lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha  ottenuti  con  le  parti decimali dei  quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro  ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni  di  liste  o  singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti  decimali  dei  quozienti  non  utilizzate.   Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole  liste.  Qualora nella medesima circoscrizione  due  o  più  coalizioni  di  liste  o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o  alla  singola  lista con la più alta parte decimale del quoziente non  utilizzata  o,  in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il  seggio  eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano  coalizioni  di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di  liste  o singola lista eccedentaria, nell’ordine  dei  decimali  crescenti,  a individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una  coalizione  di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione.  Nel caso  in  cui  non  sia  possibile  fare  riferimento  alla  medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da  cedere,  alla  coalizione  di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti  i  seggi  nelle circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o singola lista  deficitaria  sono  conseguentemente  attribuiti  seggi nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le  maggiori  parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;     i) procede quindi all’attribuzione nelle  singole  circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A  tale  fine, determina il quoziente circoscrizionale  di  ciascuna  coalizione  di liste dividendo il totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione  ai  sensi  della  lettera  g), primo periodo, per il numero  dei  seggi  assegnati  alla  coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera  h).  Nell’effettuare  la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi  la  cifra  elettorale circoscrizionale  di  ciascuna  lista  della  coalizione   per   tale quoziente circoscrizionale.  La  parte  intera  del  quoziente  così ottenuto rappresenta il numero dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti  decimali  dei quozienti così ottenuti; in caso di parità,  sono  attribuiti  alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio.  Esclude  dall’attribuzione  di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito  il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni  di  cui alla lettera g). Successivamente l’ufficio accerta se il  numero  dei seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a   ciascuna   lista corrisponda al numero dei seggi ad essa  attribuito  ai  sensi  della lettera g). In  caso  negativo,  procede  alle  seguenti  operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi  eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più  liste,  da quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle  circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei  quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o  più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il  seggio è attribuito  alla  lista  con  la  più  alta  parte  decimale  del quoziente non utilizzata o, in caso  di  parità,  a  quella  con  la maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste  deficitarie  con  parti decimali di quozienti non  utilizzate,  l’Ufficio  prosegue,  per  la stessa lista eccedentaria,  nell’ordine  dei  decimali  crescenti,  a individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile sottrarre  il  seggio  eccedentario  e  attribuirlo  ad   una   lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del completamento delle operazioni precedenti,  fino  a  concorrenza  dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono  sottratti  i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti  seggi nelle  altre  circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. f) procede al riparto di 400 seggi; a tale fine, si detraggono i 155 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi del Referendum Costituzionale relativo a “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019. Procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in  base  alla  cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all’articolo 92, primo comma. A tale  fine  divide  il  totale  delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle  singole liste di cui alla lettera e) del presente comma  per  il  numero  dei seggi  da  attribuire,  ottenendo  così  il   quoziente   elettorale nazionale. Nell’effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi  la  cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera  del  quoziente  così  ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni  di  liste  o  singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la  maggiore  cifra elettorale  nazionale;  a  parità  di  quest’ultima  si  procede   a sorteggio;   g) Procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei seggi fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito  sul  piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché  fra le  liste  collegate  rappresentative   di   minoranze   linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi dell’articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle  liste  ammesse  al  riparto  per  il  numero  di  seggi   già individuato  ai  sensi  della  lettera   f)   del   presente   comma. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto  dell’eventuale  parte frazionaria  del  quoziente  così  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente così  ottenuto  rappresenta il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori resti e, in  caso  di  parità  di  resti,  alle  liste  che  abbiano conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a  parità  di quest’ultima si procede a sorteggio;   h) Procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste  di  cui alla lettera e).  Utilizza il seguente metodo automatico di attribuzione dei seggi che: • determina la tabella delle Hare quota di riga, ogni elemento della quale è il prodotto dei voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione per i seggi totali in quella circoscrizione, diviso per i voti totali in quella circoscrizione; • determina la tabella delle Hare quota di colonna, ogni elemento della quale è il prodotto dei voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione per i seggi totali di quel partito, diviso per i voti totali di quel partito; • predispone una “matrice di seggi assegnati”, calcolando per ogni cella inizialmente il valore minimo troncato, tra la riga Hare e la colonna Hare per ciascuna posizione; • calcola la “matrice di riferimento”, assegnando il valore massimo tra la riga Hare e la colonna Hare per ciascuna posizione; • Ad ogni passaggio, assegna un seggio alla posizione in cui è presente la maggiore differenza tra il valore nella “matrice di riferimento” e il valore nella “matrice seggi assegnati”. Il seggio assegnato viene aggiornato nella “matrice seggi assegnati”; • Verifica la disponibilità residua di seggi assegnabili a ciascun partito; ciò accade se il partito è presente nella circoscrizione con seggi vacanti e se il numero totale di seggi da assegnare a tale partito a livello nazionale non è ancora stato raggiunto; • Continua nel ciclo di assegnazione fino a quando tutti i seggi sono stati assegnati.    

APPLICAZIONE DEL METODO DESCRITTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA NELLE ELEZIONI 2022 E DIFFERENZE CON I SEGGI ASSEGNATI

Coalizioni   Centro Destra    Centro Sinistra  
Partiti  FRAT.D’ITA. LEGA FOR.ITA  PD ALL.VE-SI  M5S AZI. SVP  totale
PIEMONTE 1 3 1 1 2 1 1 1 0 10
PIEMONTE 2 3 1 1 2 0 1 1 0 9
LOMBARDIA 1 5 2 1 4 1 1 2 0 16
LOMBARDIA 2 3 1 1 2 0 1 1 0 9
LOMBARDIA 3 3 2 1 2 0 0 1 0 9
LOMBARDIA 4 2 1 1 2 0 0 1 0 7
VENETO 1 3 1 1 2 0 0 1 0 8
VENETO 2 5 2 1 2 0 1 1 0 12
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 1 0 1 0 0 1 0 5
LIGURIA 1 1 0 2 0 1 1 0 6
EMILIA ROMAGNA 5 1 1 7 1 2 1 0 18
TOSCANA 4 1 1 5 1 2 1 0 15
UMBRIA 1 0 0 1 1 0 1 0 4
MARCHE 2 1 0 2 0 1 0 0 6
LAZIO 1 5 1 1 4 1 2 1 0 15
LAZIO 2 3 1 1 1 0 1 0 0 7
ABRUZZO 2 1 1 1 0 1 0 0 6
MOLISE 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CAMPANIA 1 2 0 1 2 1 6 1 0 13
CAMPANIA 2 2 1 1 2 1 3 1 0 11
PUGLIA 4 1 2 3 1 5 1 0 17
BASILICATA 0 0 0 1 0 1 1 0 3
CALABRIA 1 1 2 1 0 3 0 0 8
SICILIA 1 2 0 1 1 1 3 1 0 9
SICILIA 2 3 1 1 2 0 3 1 0 11
SARDEGNA 2 0 1 2 0 2 0 0 7
TRENTINO-ALTO-ADIGE 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Totale 69 23 22 57 11 41 21 1 245

Tabella 1. Seggi che il metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti avrebbe attribuito alla Camera nelle elezioni del 2022.

Coalizioni   Centro Destra      Centro Sinistra
Partiti  FRAT.D’ITA. LEGA FOR.ITA  PD ALL.VE-SI  M5S AZI. SVP  totale
PIEMONTE 1 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0
PIEMONTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 2 0 -1 0 +1 -1 +1 0 0 0
LOMBARDIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 2 +1 0 0 0 -1 0 0 0 0
FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIGURIA -1 0 0 0 0 0 +1 0 0
EMILIA ROMAGNA 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0
TOSCANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 0 0 -1 0 +1 -1 +1 0 0
MARCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 1 +1 0 0 0 0 0 -1 0 0
LAZIO 2 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0
ABRUZZO 0 +1 0 0 0 0 -1 0 0
MOLISE -1 0 0 0 +1 0 0 0 0
CAMPANIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPANIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASILICATA -1 0 0 0 0 0 +1 0 0
CALABRIA -1 0 +1 0 0 0 0 0 0
SICILIA 1 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0
SICILIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDEGNA 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0
TRENTINO-ALTO-ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabella 2. Variazioni dei seggi, rispetto a quelli effettivamente assegnati, che il metodo in esame avrebbe attribuito alla Camera nelle elezioni del 2022.

APPLICAZIONE DEL METODO DESCRITTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI AL SENATO NELLE ELEZIONI 2022 E DIFFERENZE CON I SEGGI ASSEGNATI. IL CASO DELLA LOMBARDIA

L’attribuzione dei seggi per il Senato seguirebbe lo stesso procedimento di quello illustrato per la Camera con l’unica differenza che la ripartizione non verrebbe eseguita a livello nazionale ma per singola circoscrizione. I seggi da attribuire al Senato con il metodo proporzionale sono in totale 122.

Nella Circoscrizione Lombardia, l’attuale sistema elettorale attribuisce un seggio in più al collegio Lombardia – P02 (9 seggi anziché 8) a scapito del collegio Lombardia – P03 (5 seggi anziché 6).

Senato

Partiti FRA.D’ITA. LEGA FOR.ITA.  PD  ALL.SI-VE  M5S  AZ.-IT.V. Totale
LOMBARDIA – P01 1 1 1 1 0 1 1 6
LOMBARDIA – P02 2 1 1 2 1 1 1 9
LOMBARDIA – P03 2 1 0 2 0 0 0 5
Totali 5 3 2 5 1 2 2 20

Tabella 3. Seggi assegnati al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.

Partiti FRA.D’ITA. LEGA FOR.ITA.  PD  ALL.SI-VE  M5S  AZ.-IT.V. Totale
LOMBARDIA – P01 1 1 0 1 1 1 1 6
LOMBARDIA – P02 2 1 1 2 0 1 1 8
LOMBARDIA – P03 2 1 1 2 0 0 0 6
Totali 5 3 2 5 1 2 2 20

Tabella 4. Seggi che il metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti avrebbe attribuito al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.

  Partiti FRA.D’ITA. LEGA FOR.ITA.  PD  ALL.SI-VE  M5S  AZ.-IT.V. Totale
LOMBARDIA – P01 0 0 -1 0 1 0 0 0
LOMBARDIA – P02 0 0 0 0 -1 0 0 -1
LOMBARDIA – P03 0 0 +1 0 0 0 0 +1
Totali 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabella 5. Variazioni dei seggi, rispetto a quelli effettivamente assegnati, che il metodo in esame avrebbe attribuito al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.

PROPORZIONALE O MAGGIORITARIO ?

Vi sono varie proposte di modifiche legislative[5]tali da consentire, con metodi maggioritari, una più efficiente governabilità. Qui ci limitiamo a osservare che il metodo proposto sarebbe parimenti applicabile anche se i totali venissero fissati con diverse modalità, come maggiori sbarramenti e premi di maggioranza.



[1]   Cfr. Legge 3 novembre 2017 n. 165

[2]   In tale ripartizione percentuale, le leggi elettorali stabiliscono, in generale, la prevalenza di uno dei due meccanismi (maggioritario o proporzionale) prevedendo che l’elettore si esprima con due voti, uno per ciascuno di essi; in Italia il sistema “misto” è stato introdotto per la prima volta, a seguito del referendum del 18.04.1993, con le Leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277

[3]   Si vedano G. TARLI BARBIERI Lo slittamento dei seggi all’esame della Corte costituzionale in Le Regioni, 4/2014, G. TARLI BARBIERI Lo slittamento dei seggi dopo la sentenza n. 35/2917” in Quad. cost 2017, p. 537 ss.

[4]    Si vedano a tal proposito i prospetti allegati al verbale del 14 marzo 2018 “elezione Camera Deputati” e il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale nazionale compiute in data 20 marzo 2018.

[5]Cfr. nota n. 5

BIBLIOGRAFIA

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