Cosa c’è nel ddl della nuova legge elettorale: simulazioni e criticità

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Redazione CISE

Il “Progetto Malan” riscrive la legge elettorale italiana per la quinta volta in 32 anni con un impianto proporzionale a collegi plurinominali, soglia al 3% per le liste (con clausola di salvataggio per la prima lista sottosoglia in coalizione), un ballottaggio eventuale a condizioni particolari, e soprattutto un premio di maggioranza a quota fissa. La promessa implicita è un’ampia maggioranza garantita; il prezzo è un sistema pieno di soglie, discontinuità e incentivi potenzialmente distorsivi. Le simulazioni mostrano un punto chiave: pur senza esserlo formalmente, il meccanismo tende a essere majority assuring, a causa del peso del voto disperso. Il rischio politico, in presenza di un’affluenza stabilmente in calo, è di ottenere una larga maggioranza in Parlamento con appena il sostegno di 1 cittadino su 5. 

Cosa prevede la legge 

Il perno del Progetto Malan è un proporzionale con distribuzione nazionale dei seggi alla Camera e regionale al Senato. La componente maggioritaria non passa più, come nel Rosatellum, dal risultato di competizioni uninominali, ma viene concentrata in un “premio di governabilità” di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione più votata che ottenga almeno il 40% dei voti (con un tetto massimo fissato a 230 seggi alla Camera e 114 al Senato, ossia circa il 57% dei seggi). Se nessuna coalizione raggiunge il 40% dei voti, la distribuzione resta proporzionale, a meno che non ci siano due coalizioni che ricevono almeno il 35%. In quest’ultimo caso, si procede ad un ballottaggio fra le due coalizioni più votate e la coalizione vincente riceve il premio. Il risultato dell’introduzione del premio sarà quello di incentivare fortemente una competizione bipolare nazionalizzata, in cui si riduce drasticamente il peso del territorio e della geografia elettorale per l’assegnazione dei seggi alle forze politiche. Per accedere al riparto dei seggi, la regola generale è una soglia del 3% nazionale per le liste. Accanto, opera una clausola di “salvaguardia” per la prima lista sottosoglia inserita in una coalizione (la cosiddetta clausola Lupi/Renzi): un dettaglio tecnico che in realtà pesa politicamente, perché preserva uno spazio di sopravvivenza per i partiti minori dentro le coalizioni e quindi incide sugli equilibri negoziali prima e dopo il voto. 

Come si ottiene la maggioranza 

La principale novità introdotta dalla riforma è il premio di maggioranza a quota fissa. Non un premio che cresce con i voti, ma un pacchetto predeterminato di seggi (come specificato sopra, 70 alla Camera e 35 al Senato). Nel caso in cui una coalizione ottenga almeno il 40% dei voti la legge è di fatto majority assuring. Di fatto, e non di diritto, perché tecnicamente esiste la possibilità che con il 40% non si ottenga la maggioranza assoluta dei seggi. In assenza di “voto disperso” (ossia voto per le liste sottosoglia) la coalizione che ottiene il 40% riceve alla Camera 126 seggi (il 40% di 314, dal momento che sono esclusi dalla ripartizione proporzionale, oltre ai 70 seggi del premio, anche i seggi della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige e i seggi della circoscrizione Estero). Poi, con i 70 seggi del premio raggiunge i 196. Per arrivare alla maggioranza di 201 servono ancora 5 seggi. Presumibile che li ottenga dalle competizioni non oggetto della ripartizione proporzionale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero), ma tecnicamente non certo. Naturalmente, all’aumentare del voto disperso, la probabilità che il premio sia majority assuring approssima il 100%.  

La nostra simulazione 

Prendendo a riferimento le politiche del 2022, con questo sistema elettorale avremmo una quota di voto disperso intorno al 7% (n.b: 7,49% per esattezza): significa che una parte non trascurabile della “costruzione” della maggioranza avviene già prima del premio, per semplice esclusione di voti dalla contabilità dei seggi. È su questo terreno che l’impianto diventa, nei fatti, un proporzionale significativamente “corretto” che tenderà quasi sempre a produrre una maggioranza: non perché lo imponga una regola esplicita, ma perché lo rende probabile la combinazione tra soglie e voto disperso. Lo si evince con chiarezza dalle nostre simulazioni. In questo scenario, come visibile nel grafico in basso, per superare quota 200 seggi basterebbe meno del 40% dei consensi. Nello specifico, sarebbe sufficiente vincere al ballottaggio (qualora, naturalmente, vi fossero le condizioni perché vi sia) dopo aver preso poco più del 37% al primo turno. 

Il problema del ballottaggio 

Proprio il ballottaggio ha il suo nodo più delicato nella sua finestra di attivazione: scatta infatti solo se le prime due liste/coalizioni stanno in un intervallo ristretto tra il 35% e il 40%. Questa scelta produce discontinuità e incentivi paradossali. Può infatti generare esiti opposti a seconda della distanza fra primo e secondo classificato. Una coalizione al 39,9% può non accedere al ballottaggio se la seconda è troppo lontana; una coalizione al 35% può accedervi se la seconda è sufficientemente vicina. È una regola che, in certe configurazioni, smette di premiare la chiarezza del verdetto e introduce un’area in cui la matematica crea risultati controintuitivi. 

Come già discusso a proposito del premio per la coalizione che raggiunge il 40%, anche in questo caso – a maggior ragione – il premio non garantisce una maggioranza. Una coalizione con il 35% dei voti che vince al ballottaggio, avrebbe di sicuro almeno 180 seggi e dovrebbe a quel punto sperare di ottenerne 21 fra sovrarappresentazione derivante dal voto disperso, eletti all’estero e collegi uninominali nelle due regioni speciali.  

Dall’altra parte, lo stesso meccanismo può generare il rischio opposto, ossia una maggioranza ampia a fronte di una percentuale di elettori esigua a sostegno della coalizione, col rischio di creare grossi problemi nei casi di bassa affluenza (vedi anche l’analisi di Lorenzo De Sio su questo punto). Ipotizzando un 10% di voto disperso, una coalizione che vince il ballottaggio partendo dal 35% dei voti otterrebbe, con il premio, 192 seggi, ai quali sommare quelli vinti fuori dalla competizione proporzionale. Assumendo che, per ipotesi, questa coalizione vinca in tutti i seggi rimanenti, si ritroverebbe con 208 seggi, il 52%. Con una partecipazione del 60% – già relativamente ottimista, considerando il trend degli ultimi anni – e un voto non valido stimabile intorno al 3% (alle ultime politiche fu del 2,9%), la coalizione vincente che ha ottenuto il 52% dei seggi avrebbe ricevuto il consenso di appena il 20% dell’elettorato italiano. Una situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente se in futuro l’offerta politica dovesse frammentarsi in maniera tale da aumentare il peso elettorale delle liste che resteranno fuori dal Parlamento. Questo grafico visualizza l’impatto del voto disperso, al cui crescere diminuisce la percentuale di voti necessaria per ottenere la maggioranza. 

La controversia del premio di maggioranza 

La parte più controversa del ddl è il premio fisso, perché può produrre una sovrarappresentazione molto ampia anche a fronte di scarti minimi di voto e bassa affluenza. Il punto di legittimità è semplice: una coalizione può avvicinarsi o anche superare il 60% dei seggi, cioè una soglia politicamente sensibile per l’elezione dei giudici costituzionali e la revisione della Costituzione. Nell’ipotesi estrema di una coalizione che ottiene, fra ripartizione proporzionale e premio, 230 seggi alla Camera e 114 al Senato (ossia il tetto massimo di seggi fissato dalla riforma), facendo il pieno degli altri seggi si arriva a 246 seggi alla Camera e 126 al Senato, ovvero rispettivamente il 61,5% e il 63% del totale. 

È un salto rispetto a modelli più prudenti che fissavano tetti inferiori, come ad esempio la legge Calderoli (54%). Nella nostra simulazione, visibile sotto nel grafico, il limite previsto al tempo dal sistema elettorale del ministro leghista verrebbe raggiunto col 42% dei voti.  

La modalità di assegnazione del premio accentua ulteriormente il problema. I seggi aggiuntivi sono veicolati da un listino collegato alla coalizione, distribuito per circoscrizioni/regioni: sulla scheda convivono un listino di partito (proporzionale) e un listino di coalizione (premio). Questo assetto, unito alla scelta della lista bloccata a scapito del voto di preferenza, rafforza il controllo delle leadership sulla selezione degli eletti. In pratica si tratterà di un pacchetto di seggi attribuiti ad una lista di candidati decisa dalle segreterie nazionali e negoziata tra alleati, rendendo i parlamentari ancora più dipendenti dalla catena di comando interna ai partiti. 

Gli effetti sulla rappresentanza 

Anche qui la dimensione intra-coalizionale è decisiva, perché il listino-premio non distribuisce soltanto seggi, ma potere contrattuale. Decide chi entra “in sicurezza” e chi invece deve misurarsi con l’incertezza della ripartizione circoscrizionale. In più, la possibilità (anche solo potenziale) di pluricandidature e le regole di assegnazione/opzione possono diventare un ulteriore dispositivo di protezione per i profili centrali e di disciplinamento dell’offerta: più canali di candidatura significano più leve per mettere al riparo i big e più margine per governare l’ordine effettivo degli eletti. 

C’è poi un ulteriore elemento tecnico con ricadute politiche: quando entra in gioco il tetto massimo previsto per proporzionale più premio (230 seggi alla Camera, 114 al Senato), l’eventuale “aggiustamento” rischia di scaricarsi sugli eletti circoscrizionali più che sul listino-premio, rafforzando l’idea di un Parlamento composto da due categorie: chi entra eletto nei collegi plurinominali e chi entra per attribuzione centrale del premio. In questo scenario, il premio influisce non solo fabbricando una maggioranza ma anche determinando una gerarchia della rappresentanza. Ed è su questa combinazione – premio ampio, listini controllati, preferenze assenti, legame territoriale indebolito – che si innestano le tensioni di legittimità più difficili da neutralizzare, perché non riguardano un dettaglio della formula, ma la qualità stessa del mandato parlamentare