Autori: Mirko Bezzi (Associazione Mathesis Bergamo), Raffaele Capuano* (Dirigente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), Gianfranco Gambarelli (Professore emerito, Università di Bergamo), Giuliana Angela Zibetti (Collaboratrice, Università di Bergamo)
*opinioni espresse a titolo personale
Sunto: Un recente modello consente di evitare molti errori commessi in passato dai sistemi elettorali italiani.
Parole chiave: Sistema elettorale, Ripartizioni bi-proporzionali, Calcolo seggi
I SISTEMI ELETTORALI ITALIANI
Il sistema elettorale italiano attualmente in vigore[1] è basato su un sistema “misto” secondo cui l’attribuzione dei seggi disponibili è effettuata applicando, per una percentuale di questi, un meccanismo “proporzionale” tra liste e, per la percentuale rimanente, un meccanismo “maggioritario”[2]. Tale sistema impone delle soglie di sbarramento per Camera e Senato e garantisce il rispetto del principio di proporzionalità prevedendo che una parte dei seggi sia attribuita con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, sia a livello nazionale per la Camera sia a livello regionale per il Senato. V’è poi un’importante questione. I seggi totali da assegnare a ogni circoscrizione (per la Camera) e a ogni collegio (per il Senato) sono prefissati in ragione delle relative popolazioni, mentre i seggi totali da assegnare a ogni partito (a livello nazionale o regionale, a seconda del caso) dipendono dai voti ottenuti.
GLI ERRORI
I metodi finora adottati in Italia si sono rivelati imperfetti, in quanto le distribuzioni conseguenti spesso non hanno rispettato i totali prefissati. Tale fenomeno, noto in dottrina come “slittamento”, si verifica quando il sistema elettorale – che stabilisce le modalità di ripartizione dei seggi – non riesce ad evitare che il numero definitivo dei seggi eletti nelle circoscrizioni possa essere superiore oppure inferiore a quello spettante in base alla popolazione residente[3]. Si sono verificate infrazioni nelle elezioni del 2001, 2006, 2008, 2013.
Nelle elezioni per la Camera del Deputati del 2018, in cui fu usato il sistema denominato Rosatellum (legge 3 novembre 2017, n. 165), i totali furono rispettati ma a scapito della proporzionalità delle assegnazioni dei seggi all’interno delle circoscrizioni[4].
Nelle elezioni per il Senato della Repubblica del 2022, in diverse circoscrizioni, sono stati assegnati un numero di seggi diverso da quello previsto. Ad esempio, per il collegio Lombardia P02 sono stati attribuiti 9 seggi anziché 8 e scapito del collegio Lombardia P03 al quale sono stati assegnati 5 seggi anziché 6.
IL METODO SVIZZERO
Nel 2006 Friedrich Pukelsheim sviluppò un metodo (Pukelsheim, 2006) che garantisce una certa proporzionalità fra voti e seggi, rispettando sia i totali di collegio/circoscrizione che i totali di partito. Per costruire la matrice che rappresenta la distribuzione dei seggi l’algoritmo sviluppato utilizza una procedura iterativa in cui la funzione da minimizzare, o funzione d’errore, conta quanti seggi sono erroneamente attribuiti al passo t e attribuisce lo stesso peso a un errore nelle righe (relative alla circoscrizione) e nelle colonne (relative ai partiti o alle coalizioni) della matrice. L’algoritmo costruttivo risulta di difficile traduzione in termini giuridici, per cui le leggi elettorali dei Paesi in cui è stato adottato, ad es. alcuni cantoni Svizzeri, fanno riferimento direttamente al software.
LA NOVITÀ
Un’idea descritta in (Gambarelli e Zibetti, 2014) è stata sviluppata in (Bezzi et al., 2019). Dapprima viene compilata la matrice dei voti totali per partito e per circoscrizione.In seguito viene determinata la matrice dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione (totali righe) e il numero totale di seggi da assegnare ai partiti (totali colonna).Si attua in seguito una procedura ricorsiva, fino all’esaurimento dei seggi da assegnare, attribuendo un seggio nella posizione in cui è massima la differenza fra l’elemento della tabella di riferimento e il numero di seggi attualmente assegnati.
Si tratta di un modello che supera i due problemi suesposti, mantenendo le altre caratteristiche del metodo svizzero. In tal modo si possono evitare le passate infrazioni. Il vantaggio del metodo qui proposto rispetto a quello di Pukelsheim consiste nel fatto che quest’ultimo cerca, a ogni passo, una mediazione fra le distorsioni orizzontale e verticale, cioè tra le righe e le colonne della matrice dei seggi, mentre il nostro realizza una minimizzazione globale della distorsione stessa (a livello, cioè, sia orizzontale che verticale).
LA MODIFICA PROPOSTA PER LE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Facciamo seguire le variazioni legislative, basate sul metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti, che proponiamo per art. 83 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, come novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 165 del 2017.
Sostituire il comma 26 | Con |
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all’articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, a individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; i) procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell’effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l’ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, a individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. | f) procede al riparto di 400 seggi; a tale fine, si detraggono i 155 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi del Referendum Costituzionale relativo a “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019. Procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all’articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; g) Procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; h) Procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). Utilizza il seguente metodo automatico di attribuzione dei seggi che: • determina la tabella delle Hare quota di riga, ogni elemento della quale è il prodotto dei voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione per i seggi totali in quella circoscrizione, diviso per i voti totali in quella circoscrizione; • determina la tabella delle Hare quota di colonna, ogni elemento della quale è il prodotto dei voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione per i seggi totali di quel partito, diviso per i voti totali di quel partito; • predispone una “matrice di seggi assegnati”, calcolando per ogni cella inizialmente il valore minimo troncato, tra la riga Hare e la colonna Hare per ciascuna posizione; • calcola la “matrice di riferimento”, assegnando il valore massimo tra la riga Hare e la colonna Hare per ciascuna posizione; • Ad ogni passaggio, assegna un seggio alla posizione in cui è presente la maggiore differenza tra il valore nella “matrice di riferimento” e il valore nella “matrice seggi assegnati”. Il seggio assegnato viene aggiornato nella “matrice seggi assegnati”; • Verifica la disponibilità residua di seggi assegnabili a ciascun partito; ciò accade se il partito è presente nella circoscrizione con seggi vacanti e se il numero totale di seggi da assegnare a tale partito a livello nazionale non è ancora stato raggiunto; • Continua nel ciclo di assegnazione fino a quando tutti i seggi sono stati assegnati. |
APPLICAZIONE DEL METODO DESCRITTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLA CAMERA NELLE ELEZIONI 2022 E DIFFERENZE CON I SEGGI ASSEGNATI
Coalizioni | Centro Destra | Centro Sinistra | |||||||
Partiti | FRAT.D’ITA. | LEGA | FOR.ITA | PD | ALL.VE-SI | M5S | AZI. | SVP | totale |
PIEMONTE 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
PIEMONTE 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
LOMBARDIA 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
LOMBARDIA 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
LOMBARDIA 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
LOMBARDIA 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
VENETO 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
VENETO 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
LIGURIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
EMILIA ROMAGNA | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
TOSCANA | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
UMBRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MARCHE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
LAZIO 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
LAZIO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ABRUZZO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPANIA 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 |
CAMPANIA 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
PUGLIA | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CALABRIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
SICILIA 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
SICILIA 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
SARDEGNA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
TRENTINO-ALTO-ADIGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totale | 69 | 23 | 22 | 57 | 11 | 41 | 21 | 1 | 245 |
Tabella 1. Seggi che il metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti avrebbe attribuito alla Camera nelle elezioni del 2022.
Coalizioni | Centro Destra | Centro Sinistra | |||||||
Partiti | FRAT.D’ITA. | LEGA | FOR.ITA | PD | ALL.VE-SI | M5S | AZI. | SVP | totale |
PIEMONTE 1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEMONTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDIA 2 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDIA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENETO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENETO 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGURIA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
EMILIA ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMBRIA | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 |
MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAZIO 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
LAZIO 2 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRUZZO | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
MOLISE | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASILICATA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
CALABRIA | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICILIA 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICILIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRENTINO-ALTO-ADIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella 2. Variazioni dei seggi, rispetto a quelli effettivamente assegnati, che il metodo in esame avrebbe attribuito alla Camera nelle elezioni del 2022.
APPLICAZIONE DEL METODO DESCRITTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI AL SENATO NELLE ELEZIONI 2022 E DIFFERENZE CON I SEGGI ASSEGNATI. IL CASO DELLA LOMBARDIA
L’attribuzione dei seggi per il Senato seguirebbe lo stesso procedimento di quello illustrato per la Camera con l’unica differenza che la ripartizione non verrebbe eseguita a livello nazionale ma per singola circoscrizione. I seggi da attribuire al Senato con il metodo proporzionale sono in totale 122.
Nella Circoscrizione Lombardia, l’attuale sistema elettorale attribuisce un seggio in più al collegio Lombardia – P02 (9 seggi anziché 8) a scapito del collegio Lombardia – P03 (5 seggi anziché 6).
Senato
Partiti | FRA.D’ITA. | LEGA | FOR.ITA. | PD | ALL.SI-VE | M5S | AZ.-IT.V. | Totale |
LOMBARDIA – P01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
LOMBARDIA – P02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
LOMBARDIA – P03 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totali | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Tabella 3. Seggi assegnati al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.
Partiti | FRA.D’ITA. | LEGA | FOR.ITA. | PD | ALL.SI-VE | M5S | AZ.-IT.V. | Totale |
LOMBARDIA – P01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
LOMBARDIA – P02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
LOMBARDIA – P03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totali | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Tabella 4. Seggi che il metodo Bezzi-Gambarelli-Zibetti avrebbe attribuito al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.
Partiti | FRA.D’ITA. | LEGA | FOR.ITA. | PD | ALL.SI-VE | M5S | AZ.-IT.V. | Totale |
LOMBARDIA – P01 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDIA – P02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
LOMBARDIA – P03 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella 5. Variazioni dei seggi, rispetto a quelli effettivamente assegnati, che il metodo in esame avrebbe attribuito al Senato nelle elezioni del 2022 per la Lombardia.
PROPORZIONALE O MAGGIORITARIO ?
Vi sono varie proposte di modifiche legislative[5]tali da consentire, con metodi maggioritari, una più efficiente governabilità. Qui ci limitiamo a osservare che il metodo proposto sarebbe parimenti applicabile anche se i totali venissero fissati con diverse modalità, come maggiori sbarramenti e premi di maggioranza.
[1] Cfr. Legge 3 novembre 2017 n. 165
[2] In tale ripartizione percentuale, le leggi elettorali stabiliscono, in generale, la prevalenza di uno dei due meccanismi (maggioritario o proporzionale) prevedendo che l’elettore si esprima con due voti, uno per ciascuno di essi; in Italia il sistema “misto” è stato introdotto per la prima volta, a seguito del referendum del 18.04.1993, con le Leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277
[3] Si vedano G. TARLI BARBIERI Lo slittamento dei seggi all’esame della Corte costituzionale in Le Regioni, 4/2014, G. TARLI BARBIERI Lo slittamento dei seggi dopo la sentenza n. 35/2917” in Quad. cost 2017, p. 537 ss.
[4] Si vedano a tal proposito i prospetti allegati al verbale del 14 marzo 2018 “elezione Camera Deputati” e il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale nazionale compiute in data 20 marzo 2018.
[5]Cfr. nota n. 5
BIBLIOGRAFIA
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