Con l’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale l’Italia torna a un sistema a premio di maggioranza. Il testo licenziato da Montecitorio corregge diverse parti della proposta originaria: la soglia per il premio sale al 42%, il tetto dei seggi scende a 220, sparisce il ballottaggio. Restano però meccanismi tecnici dagli effetti politici tutt’altro che neutri, a partire dal modo in cui si calcola la cifra elettorale nazionale. Questa nuova puntata Telescope, tratta dalla conversazione – disponibile qui su YouTube – tra i Professori Vincenzo Emanuele (Luiss Guido Carli) e Alessandro Chiaramonte (Università di Firenze) ricostruisce l’architettura della legge e ne misura le ricadute sui partiti e sul sistema politico, nell’attesa che il testo affronti l’esame del Senato.
Dalla proposta originaria al testo approvato alla Camera: che cosa è cambiato
La legge elettorale approvata alla Camera restituisce novità non marginali se confrontate con la proposta originaria. La soglia necessaria per conseguire il premio è salita dal 40 al 42% dei voti; il tetto massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente alla Camera è sceso da 230 a 220; ed è caduto il ballottaggio, che si sarebbe attivato solo qualora le prime due coalizioni si fossero collocate entrambe fra il 35 e il 40%.
A queste modifiche se ne aggiunge una che incide sulla geografia del voto. Nella versione originaria, sulla scia della legge Calderoli, alcune realtà territoriali restavano fuori dal computo che assegna il premio. Il testo approvato include invece nel tetto dei 220 seggi anche il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta, che ora contribuiscono al totale nazionale su cui si misura la coalizione vincente. Rimangono esclusi soltanto i seggi della circoscrizione Estero – 8 alla Camera, 4 al Senato – così che il massimo raggiungibile si ferma, a Montecitorio, a 228 seggi, pari quindi al 57%. Si resta dunque sotto quella soglia del 60% che pesa per l’elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali, e ben lontani dai due terzi necessari a revisionare la Costituzione senza dover passare da refererendum: un ridimensionamento che raccoglie le obiezioni emerse nelle audizioni parlamentari, dove costituzionalisti e politologi avevano segnalato il rischio di maggioranze abnormi.
Premio di maggioranza: come e quando scatta
Il perno della riforma resta il premio, che il testo definisce “di governabilità” e che può ora essere chiamato propriamente “di maggioranza”. La differenza non è nominale. Nella versione precedente i 70 seggi aggiuntivi alla Camera e i 35 al Senato potevano non bastare a garantire la maggioranza assoluta; adesso, se una coalizione raggiunge il 42%, ha la certezza di ottenere almeno il 51-52% dei seggi Un caso limite – costruito immaginando che non vi siano voti dispersi – aiuta a vedere il meccanismo all’opera. Dei 400 seggi della Camera, 8 spettano alla circoscrizione Estero e 70 costituiscono il premio: restano perciò 322 seggi da distribuire in proporzione ai voti. Una coalizione che si fermasse esattamente al 42% otterrebbe, in prima istanza, il 42% di quei 322 seggi, cioè 135. A questi si sommano i 70 seggi del premio, per un totale di 205 (esclusa la quota dell’Estero). In uno scenario politicamente più verosimile, con una quota di voto disperso pari al 5% (come visibile nella simulazione qui in basso), il numero salirebbe a 212.
Se da un lato quindi il premio è majority assuring, il sistema nel suo complesso, invece, non lo è. Il premio può infatti non scattare affatto, qualora nessuna coalizione superi quel 42%: in questo caso la ripartizione dei seggi diventa integralmente proporzionale, e la maggioranza dovrà formarsi dopo il voto attraverso negoziati, fra forze che alle urne si erano presentate le une contro le altre.
Il punto più insidioso, quello rimasto in ombra nel dibattito pubblico, riguarda il modo in cui si calcola il 42%. La soglia non si misura su tutti i voti raccolti da una coalizione, bensì sulla sua cifra elettorale nazionale, che esclude i voti delle liste coalizzate rimaste sotto lo sbarramento, con la sola eccezione della prima lista sottosoglia. Ne discende un effetto controintuitivo: una coalizione che avesse ottenuto il 45% dei consensi, e al cui interno più liste si fermassero appena sotto il 3%, potrebbe vedersi scendere la cifra utile al 40% e perdere così il diritto al premio. Nei casi estremi, la coalizione con più voti in valore assoluto potrebbe persino ritrovarsi seconda. È un meccanismo che cambia le carte in tavola nella formazione delle liste, soprattutto per il centrosinistra.
Partiti sottosoglia: cosa succede nelle coalizioni
Non si tratta di una novità assoluta: una regola analoga esiste già nella legge Rosato, dove però l’asticella è fissata sotto l’1%, concepita per scoraggiare la proliferazione delle liste-civetta. Innalzata al 3%, questa soglia smette di filtrare i soli simboli acchiappa-voti e arriva a colpire partiti e soggetti politici nazionali. Ogni coalizione dispone così, in pratica, di un solo posto per l’alleato minore.
Per misurare la posta in gioco conviene rovesciare la prospettiva. Anziché ipotizzare una fedeltà degli elettori all’arrivo di un nuovo alleato (assunto sempre discutibile), si può calcolare la perdita massima che ciascuno schieramento è in grado di assorbire senza rinunciare al premio. Le intenzioni di voto più recenti rilevate da Ipsos ed SWG ci restituiscono almeno tre scenari. Nei perimetri attuali (per il centrodestra, i partiti che sostengono il governo Meloni; per il centrosinistra, Pd, M5s e Avs) entrambe le coalizioni resterebbero sotto al 42%. Eppure, non far entrare nuovi alleati potrebbe rivelare una scelta strategica: quella di puntare sul “voto utile”, cioè di contendere ad avversari non coalizzati i loro stessi elettori con l’obiettivo di svuotarli e far salire il proprio totale oltre la soglia. È una strada percorribile tanto per il centrosinistra quanto per il centrodestra, che non va sottovalutata. La seconda ipotesi apre invece agli alleati esterni, con esiti opposti nei due campi: il centrodestra che accogliesse Futuro Nazionale potrebbe permettersi defezioni cospicue – fino a un decimo dei voti di Fratelli d’Italia e a un quinto di quelli di Forza Italia e Lega – e supererebbe comunque la soglia; il centrosinistra, al contrario, accogliendo la sola lista di Italia Viva, dovrebbe trattenere almeno il 95% dei consensi di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra per avvicinarsi al 42%. Per il centrosinistra resta allora la terza strada, la più solida: riunire in un’unica lista le forze riformiste (come Italia Viva, Più Europa, il Progetto Civico di Onorato) che, presentate separatamente, si toglierebbero voti a vicenda, col rischio concreto che solo una rientrerebbe nel conteggio della cifra elettorale della coalizione, rendendo inutile l’apporto delle altre.
A rendere ancora più stringente la scelta delle alleanze concorre la norma che impone alle coalizioni di indicare il nome e il cognome della persona da proporre al Capo dello Stato per l’incarico di Presidente del Consiglio, con la firma dei segretari dei partiti a sostegno. Non è un modo surrettizio per introdurre il premierato, che presupporrebbe un’elezione diretta e un diverso rapporto fiduciario, ma un rafforzamento del vertice della coalizione. Un vincolo che, allo stato attuale, pesa in modo asimmetrico: dove la leadership è indiscussa non crea problemi, mentre dove la scelta resta ancora aperta – come nel campo largo – obbliga a una decisione da prendere prima delle elezioni.
La selezione degli eletti
Il capitolo più critico è stato però quello sulle modalità di elezione dei parlamentari. I seggi vengono ripartiti a livello nazionale alla Camera e regionale al Senato, per poi essere calati nei collegi plurinominali, dove liste corte e bloccate – da due a sei candidati – determinano gli eletti secondo l’ordine di presentazione. Anche i 70 seggi del premio alla Camera e i 35 al Senato passano per un listino bloccato. All’elettore, dunque, non è concesso il voto di preferenza.
Su questo terreno si è consumato lo scontro più aspro, con l’emendamento del centrodestra che proponeva il capolista bloccato e le preferenze per gli altri candidati non approvato per un solo voto. Le liste bloccate sono presenti ormai nelle elezioni politiche da oltre trent’anni, ma quando sono state adottate per intero (senza prevedere soluzioni miste che prevedessero anche i collegi uninominali), con la legge Calderoli, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarandole incostituzionali. Un precedente che rende il punto particolarmente sensibile, alla luce di un possibile futuro intervento della Consulta.
Politicamente, le liste bloccate consentono ai vertici dei partiti di decidere chi candidare e in quale posizione. Il voto di preferenza, all’opposto, sposta parte di quel potere sui candidati in grado di costruirsi un consenso personale sul territorio, e per una leadership che punti sulla compattezza del partito rappresenta perciò un fattore di rischio. La questione taglia trasversalmente tutti gli schieramenti, perché in ogni partito convivono eletti che con le preferenze competerebbero volentieri e altri che ne uscirebbero penalizzati. Il caso di Forza Italia aiuta a rendere concreta questa ambivalenza. Nella sua tradizione, specie nel Mezzogiorno, il partito ha storicamente tratto forza proprio dal voto di preferenza, con candidati radicati sul territorio e capaci di mobilitare un notevole consenso personale. Una legge che le reintroducesse, in teoria, premierebbe allora quel patrimonio elettorale. Eppure, diverse componenti del partito non hanno spinto in questa direzione. È la conferma che l’interesse a raccogliere voti sul territorio e quello a governare la selezione della classe parlamentare non sempre coincidono, e possono orientare scelte diverse anche all’interno di uno stesso partito.
Il premio nazionale anche al Senato: un nodo costituzionale risolto
Un aspetto che la riforma affronta con esito diverso dal passato è l’estensione del premio di maggioranza al Senato su base nazionale, cosa che in passato appariva in contrasto con l’articolo 57 della Costituzione che ne prevede l’elezione su base regionale. L’interpretazione dottrinale e la stessa giurisprudenza costituzionale sono recentemente mutate, riconoscendo – sia pure per via indiretta – la praticabilità di un premio nazionale anche al Senato, purché altri elementi soddisfino il requisito della regionalizzazione. Su questo versante, dunque, il testo apparirebbe oggi al riparo dai timori di incostituzionalità che avevano condizionato le riforme precedenti, su tutte la legge Calderoli che prevedeva un premio di maggioranza per ciascuna Regione.
Gli effetti politici e la sfida della responsiveness
Sul piano degli effetti politici, la riforma incentiva la formazione di schieramenti ampi, unica via per ambire alla vittoria, e sospinge il sistema verso un assetto bipolare. Gli incentivi istituzionali, tuttavia, spesso s’infrangono con le incompatibilità ideologiche, la nascita di nuovi soggetti e le difficoltà di definire alleanze. L’ingresso in scena di Futuro Nazionale del generale Vannacci, per esempio, successivo al concepimento della riforma, ha alterato i rapporti di forza esistenti, come pure potrebbe fare una lista alla sinistra del campo largo. Lo scenario che ne deriva non è più a due blocchi soltanto, ma potenzialmente a più soggetti, le cui scelte di aggregazione decideranno l’impatto effettivo della legge.
Resta infine il capitolo forse più delicato, quello della legittimità, che si innesta in un contesto di crescente disaffezione dei cittadini alla politica, con molte consultazioni recenti – specie a livello locale – che registrano ormai tassi di affluenza inferiori persino al 50%. Sono tensioni che non nascono dalla sola formula elettorale, ma dalla più ampia crisi di responsiveness delle democrazie contemporanee [De Sio, 2026].
Certo, il percorso di riforma della legge elettorale non è concluso: l’esame del Senato lascia spazio a correzioni, a partire da alternative alla lista bloccata, come la lista flessibile diffusa in vari ordinamenti europei. È un passaggio che dirà molto non solo sulla forma finale della legge, ma sul tipo di rappresentanza che il Paese sceglierà di darsi.
Riferimenti bibliografici
De Sio, L. (2026) , Democrazia addio. Laterza
