Vincenzo Emanuele
La legge elettorale approvata al Senato lo scorso 27 gennaio configura un sistema elettorale che si pone in continuità con quelli già da anni sperimentati in Italia a tutti i livelli di governo – nel senso che si tratta di un sistema “misto” maggioritario-proporzionale i cui elementi caratterizzanti sono il premio di maggioranza e il doppio turno eventuale – ma che presenta comunque significative novità. Le più rilevanti riguardano: 1) le modalità di assegnazione del premio di maggioranza; 2) la previsione di un ballottaggio; 3) la soglie di sbarramento; 4) il numero e l’ampiezza dei collegi elettorali; 5) le modalità di elezione dei rappresentanti. Vediamo però come funzionerebbe nel suo complesso il nuovo sistema elettorale alla Camera, analizzandolo nei suoi meccanismi principali.
A. Circoscrizioni e collegi plurinominali. Il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni italiane. A sua volta ciascuna circoscrizione, con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari (vedi sotto), è divisa in collegi plurinominali, in ognuno dei quali è assegnato un numero di seggi compreso fra 3 e 9 a seconda della popolazione residente, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, per un totale di 100 collegi plurinominali. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20% in eccesso o in difetto. La circoscrizione Molise è costituita da un unico collegio plurinominale.
B. Liste e pluricandidature. Le liste sono presentate nei collegi plurinominali e sono formate da un numero di candidati compreso tra la metà e il totale dei seggi spettanti al collegio. In altri termini, le liste dei candidati sono relativamente “corte”. Per presentare una lista in un collegio sono necessarie tra le 1500 e le 2000 sottoscrizioni da parte di elettori residenti in quel collegio. Ogni lista è composta da un candidato capolista (il ‘capolista bloccato’) e da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. E’ prevista la possibilità di presentare pluricandidature per i soli capolista, fino a un massimo di 10 collegi plurinominali. Mentre quindi un candidato può presentarsi da capolista in massimo 10 collegi, un candidato non capolista può presentarsi in un unico collegio plurinominale.
C. Voto, scheda e norme di genere. L’elettore esprime il suo voto a favore di una lista tracciando un segno sul relativo simbolo. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati di una lista. Il nominativo del candidato capolista ‘bloccato’ di ciascuna lista è riportato sulla scheda, alla sinistra del simbolo della rispettiva lista. Alla destra del simbolo della lista sono presenti due righe per esprimere i due voti di preferenza indicando nome e cognome del candidato votato. Sono poi previste alcune norme volte a favorire l’equilibrio di genere tra candidati uomini e donna: 1) I candidati non capolista in ciascun collegio sono presentati secondo un ordine alternato di genere, tale che non vi siano più di due candidati consecutivi dello stesso genere e che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 50% nel complesso dei candidati della lista nella circoscrizione; 2) Come detto, l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati di una lista. Se esprime due voti, questi devono essere attribuiti a candidati di genere diverso, pena la nullità del voto; 3) In ogni circoscrizione, nessuna lista può prevedere più del 60% di candidati capolista dello stesso sesso nei collegi plurinominali di quella circoscrizione. Il mancato rispetto di tali norme comporta la non ammissione della lista.
D. Soglie di sbarramento. L’accesso alla ripartizione dei seggi e, dunque, alla rappresentanza parlamentare dipende per ciascuna lista dal numero di voti ottenuti, ossia dal raggiungimento della soglia di sbarramento che è del 3% del totale dei voti validi a livello nazionale (Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige compresi). Per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, la soglia è il 20% dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione in cui sono presenti.
E. Arene di competizione. Ai fini dell’elezione della Camera dei deputati si possono distinguere quattro arene:
- la prima, e principale, è quella corrispondente all’intero territorio nazionale per l’attribuzione del premio di maggioranza e dei seggi alle liste che superano la soglia di sbarramento;
- la seconda è il collegio uninominale della Valle d’Aosta, che assegna un seggio con formula plurality (della maggioranza relativa) al candidato che ha conseguito il maggior numero di voti;
- la terza è costituita dalla circoscrizione Trentino Alto Adige, in cui i seggi spettanti in base alla popolazione residente (11) sono assegnati con formula plurality negli 8 collegi uninominali in cui è diviso il suo territorio e per il resto con formula proporzionale d’Hondt a livello della circoscrizione;
- la quarta arena è costituita dalla circoscrizione estero, nella quale continuano ad essere assegnati 12 seggi e per la quale valgono le norme già vigenti.
Occorre qui sottolineare due novità rispetto alla legge Calderoli. La prima è che il Trentino Alto Adige presenta regole diverse dal resto delle circoscrizioni. La seconda novità è che lo stesso Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta non sono arene completamente separate dalla prima, poiché i voti in esse espressi sono computati ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento alla rappresentanza e delle soglie per l’attribuzione del premio di maggioranza nell’arena principale (non era così per la Valle d’Aosta con legge Calderoli, questione sulla quale molti, in passato, hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale).
F. Premio di maggioranza, ballottaggio e attribuzione dei seggi alle liste. Il sistema elettorale in questione è majority-assuring, assicura cioè sempre e comunque al vincitore la maggioranza assoluta dei seggi. Ciò accade grazie al premio e all’eventuale ballottaggio,. Sono possibili due situazioni:
1)La lista con il maggior numero di voti validi ha ottenuto al primo turno almeno il 40% del totale dei voti validi espressi. In tal caso se tale lista ha conseguito almeno 340 seggi con il semplice riparto proporzionale dei seggi (con metodo del quoziente e dei più alti resti) resta ferma tale attribuzione; se invece la lista che ha raccolto il 40% dei voti non ha raggiunto la quota-premio di 340 seggi, tale quota-premio gli viene comunque attribuita. Si procede poi alla ripartizione (sempre a livello nazionale) dei seggi spettanti alle altre liste che hanno superato lo sbarramento del 3% (le ‘liste di minoranza’). A tal proposito si calcola il ‘quoziente di minoranza’, dato dal totale delle cifre elettorali nazionali di tali liste diviso per il numero dei seggi da assegnare, ossia 618-340 = 278 (i 12 seggi eletti all’estero non entrano nel computo). Si procede quindi alla determinazione del totale dei seggi spettanti a ciascuna lista di minoranza.
2) La lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non ha raggiunto il 40% del totale dei voti validi espressi. In tal caso si procede a distanza di due settimane ad un secondo turno di votazione – il ballottaggio – tra le due liste che al primo turno hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Tra il primo e il secondo turno non sono consentiti apparentamenti con altre liste rimaste fuori dal ballottaggio, per cui le liste che partecipano al ballottaggio lo fanno nella stessa configurazione del primo turno. Il premio di maggioranza è aggiudicato alla lista che consegue il maggior numero di voti in questo turno di ballottaggio, che ottiene dunque 340 seggi. Restano valide in questo caso le modalità di assegnazione dei seggi alle liste di minoranza riportate al punto 1).
Oltre al ballottaggio, il premio assegnato alla lista invece che alle coalizioni di liste come avveniva con la legge Calderoli è una novità molto significativa di questo sistema elettorale..
G. Dal livello nazionale ai collegi plurinominali. Una volta determinato a livello nazionale, a seguito dell’eventuale premio di maggioranza assegnato al primo o al secondo turno, il numero dei seggi spettanti alle liste, si procede alla loro distribuzione territoriale, in prima battuta alle circoscrizioni e poi, all’interno di ciascuna di esse, ai vari collegi plurinominali. Ciò avviene tramite il metodo del quoziente e dei più alti resti: si determina il ‘quoziente di maggioranza’ (totale voti lista vincente a livello nazionale/ numero di seggi ad essa spettanti) per la lista vincente al fine di attribuire poi i seggi ad essa spettanti nelle varie circoscrizioni sulla base delle diverse cifre elettorali conseguite dalla lista nelle varie circoscrizioni; si determina poi il ‘quoziente di minoranza’ per tutte le altre liste sopra-soglia al fine di attribuire i seggi rimanenti ad esse spettanti nelle varie circoscrizioni. Si procede poi allo stesso modo dalle circoscrizioni ai collegi, sempre con il metodo del quoziente, questa volta circoscrizionale, di maggioranza e di minoranza.
H. Dai collegi all’elezione dei deputati. Una volta determinati i seggi spettanti a ciascuna lista in ciascun collegio, saranno eletti per ciascuna lista il capolista e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza in ciascun collegio. In caso di parità di preferenza conterà l’ordine di presentazione dei candidati nella lista.